

Oggi l’articolo 609-bis (Violenza sessuale) del codice penale è questo:
«Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
- abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
- traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi».
In base al testo della legge approvata alla Camera lo scorso 19 novembre, dopo la formalizzazione del lodo Meloni-Schlein, il delitto di violenza sessuale sarebbe così riqualificato:
«Chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad un’altra persona senza il consenso libero e attuale di quest’ultima è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Alla stessa pena soggiace chi costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità ovvero induce taluno a compiere o a subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica o di particolare vulnerabilità della persona offesa al momento del fatto o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi».
Il “nuovo” reato di violenza sessuale da una parte riallinea il dettato della norma all’interpretazione giurisprudenziale prevalente, che già da tempo – per citare una recentissima sentenza della Cassazione – afferma che “la mancanza di consenso della persona offesa rappresenta l’«in sé» del reato di violenza sessuale”, cioè che è l’autodeterminazione il bene giuridico protetto dalla norma penale e dunque la violenza, le minacce e l’abuso della condizione di minorità della vittima costituiscono solo i mezzi con cui se ne realizza la violazione.
Dunque occorre riconoscere che già oggi “la struttura dei reati contro la libertà sessuale è… costruita, sia pure implicitamente, attorno all’assenza di consenso (laddove la normativa internazionale lo è esplicitamente, v. art. 36 della convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa dell’11 maggio 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata in Italia con l. n. 77/2013, cui ha aderito altresì l’Unione europea in data 1° giugno 2023)”.
Se è pacifico che, qualunque sia il modo in cui una persona sia costretta o indotta a compiere o subire un atto sessuale non consensuale, esso integra il reato di violenza sessuale e se è altrettanto pacifico (e giurisprudenzialmente consolidato) che il consenso non possa essere di per sé dedotto dall’assenza di reazione della vittima, il problema che si pone è come sia processualmente dimostrabile la violazione del bene giuridico dell’integrità sessuale, identificata non solo con l’integrità fisica, ma con quella più complessivamente personale, fondata sul principio di autodeterminazione.
Da tempo la giurisprudenza nei reati di violenza sessuale si è incamminata su una strada estremamente pericolosa, considerando la testimonianza della vittima intrinsecamente credibile, quando questa appaia coerente e non viziata da motivi di astio o interesse dimostrabili. Il che significa che è l’accusato a dovere provare la propria innocenza, dimostrando che la vittima mente, non l’accusa a dovere provare la colpevolezza dell’accusato, dimostrando che la denuncia o la testimonianza della vittima trova riscontri esterni sufficienti per la sua condanna oltre ogni ragionevole dubbio.
La norma approvata dalla Camera sembra fatta apposta per consolidare questa tendenza e per introdurre surrettiziamente un processo speciale per i reati di violenza sessuale. È qualcosa di molto simile a quel che è successo e succede nei processi di mafia, a proposito dell’attendibilità delle chiamate di correo dei cosiddetti pentiti, valorizzate esclusivamente nella loro coerenza interna e riscontrate dalle dichiarazioni… di altri pentiti.
Peraltro la manomissione dei principi del giusto processo per i reati sessuali ha la stessa giustificazione di quella invocata per i reati di criminalità organizzata: di fronte a crimini particolarmente riprovevoli, è il rispetto della riprovazione popolare a esigere un dimidiato rispetto dei diritti dei presunti colpevoli. La strada verso l’inferno penale è sempre lastricata di buone intenzioni.
Se si volesse una prova di quanto sia equivoca la novella codicistica del delitto di violenza sessuale, ora fermata dalla Lega al Senato, sarebbe sufficiente leggere quanto dichiarato sul tema dal Presidente del Tribunale di Milano, Fabio Roia.
Subito dopo l’approvazione del nuovo articolo 609-bis del codice penale a Montecitorio, una settimana fa, ha salutato con entusiasmo in una intervista a Repubblica questo “strumento estremamente utile nell’operatività dei processi”, riconoscendo che certo “sarà necessario verificare le condizioni in cui si è consumato l’atto sessuale”, ma “d’ora in poi questo è un problema che riguarda gli uomini”, perché “davanti ad una donna che mi dice di aver subìto violenza, la prova c’è già”.
Ieri invece, sentito dall’Ansa dopo le polemiche per lo stop del provvedimento al Senato, ha smentito che il nuovo articolo 609-bis del codice penale comporti “un’inversione dell’onere della prova” perché “dovrà essere il pubblico ministero, non la donna, che si limiterà a fare una denuncia, che viene fatta sempre sotto assunzione di responsabilità, a dimostrare che quel rapporto è avvenuto senza un libero consenso”.
Al rischio del completo cortocircuito processuale e della violazione del diritto di difesa, il “nuovo” reato associa un’altra pessima conseguenza, visto che non distingue le condotte incriminate: tutti gli atti sessuali (dalle carezze alla congiunzione carnale) sono racchiuse all’interno di un’unica cornice edittale di pena, come se avessero tutti un’uguale offensività, e come se per ciascuno di essi si potesse pretendere la medesima e formalizzataacquisizione di consenso. Un approccio “sbagliato”, ancorchè subito interrotto nel momento in cui si rivelasse non gradito, davvero merita una pena minima di sei anni di reclusione?
Spiace che a sollevare il problema sia stato Matteo Salvini, che è aduso a denunciare le ingiustizie e la violazione dei diritti degli imputati con la stessa buona fede con cui la sua collega Maria Zakharova denuncia la censura dei media occidentali e delle istituzioni europee contro le verità alternative del Cremlino.
Ma spiace assai di più che non si sia trovato un garantista meno grottesco e impresentabile disposto a lanciare l’allarme su una norma, che nessuno di quanti la celebrano come una grande svolta di civiltà, magistrati compresi, vorrebbe mai sperimentare sulla propria pelle.
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Mah. Io non sono mica tanto convinta chele intenzioni siano buone.
Se non dimostrano con tutte le perizie del caso che la violenza è avvenuta effettivamente e si basano solamente su dichiarazioni della presunta o vera vittima, il rischio di avere episodi di ricatto economico o da vendetta personale e truffa potrebbe non essere escluso.
Vero. Certamente la legge è scritta male, ma non so se si riesce a scriverla meglio. Resto però dell’ idea che , stante la normativa attuale, questa dovrebbe mettere chi pensa ad uno stupro davanti al fatto che il gioco non vale la candela, ovvero che avere 15 o 20 anni di carcere senza sconti e scorciatoie legali, pena certa, forse non vale una scopata..