2 thoughts on “Una risposta ai dieci no dell’Anm alla riforma per la separazione delle carriere

  1. Gentile, Claudio, solo per ricordarle che i membri laici del Csm non li nomina né il Guardasigilli e tantomeno il governo, ma il Parlamento in seduta plenaria e con una maggioranza qualificata. Il Csm, poi, è un organo amministrativo (ancorché di rilievo costituzionale), non elettivo. Tant’è che è disciplinato da una legge ordinaria, che ne ha modificato nel tempo composizione e organizzazione. Il suo argomento relativo al “merito e all’esperienza”, inoltre, non rende un buon servigio alla realtà dei fatti (v. affaire Palamara). A meno che non si pensi che ci sono magistrati bravi e magistrati somari, i quali hanno comunque però il potere di privare il cittadino del suo bene più prezioso: la libertà personale. Quanto alla politica che vuole sottomettere giudici e pm, è una sua opinione. Ma la Costituzione riformata dice esattamente il contrario. E, come lei mi insegna, nel campo giuridico il processo alle intenzioni non ha cittadinanza. Conta la lettera dei testi. MM

  2. Dissento da questa analisi, infatti oggetto della riforma non è la separazione delle carriere, ma la separazione dell’ANM in due organi più un terzo a cappello. I soggetti laici eletti dal ministro, cioè dall’esecutivo, gli altri sorteggiati e non scelti per merito ed esperienza; certo, tutti avranno i requisiti minimi, ma l’indipendenza di qualunque corporazione professionale sta proprio nell’elezione dei propri rappresentanti, come avviene per architetti, ingegneri, medici… Non si capisce perché i giudici non dovrebbero eleggere i propri. Quello che invece è evidente è che la politica italiana è alla continua ricerca di impunità, e non tollera argini al malaffare nella gestione delle risorse pubbliche, cioè dei contribuenti, e quindi vuole controllare i PM e cosa sia o meno procedibile.

Rispondi

InOltre App

GRATIS
VISUALIZZA