

Al termine delle due guerre mondiali del Novecento si coltivò l’illusione che i conflitti potessero essere eliminati attraverso organismi sovranazionali: prima la Società delle Nazioni, poi l’Organizzazione delle Nazioni Unite.
La prima naufragò in un ventennio, sfociando nella Seconda Guerra Mondiale: la più immane tragedia della storia umana, nel cui ambito sono avvenuti fatti mostruosi che hanno coinvolto più civili inermi che militari, quali la Shoah, Coventry e Dresda rase al suolo e le atomiche sganciate su Hiroshima e Nagasaki.
La seconda langue in un sostanziale immobilismo, bloccata dal diritto di veto di cinque grandi potenze e dalla parità di condizione di Stati democratici e autoritari che violano i diritti civili dei loro cittadini e, in qualche caso, finanziano il terrorismo internazionale.
Tutto questo per dire, senza ipocrisie, infingimenti o pulsioni ideologiche, che guerra e diritto internazionale non albergano nello stesso luogo.
È logico e persino banale: si pensi a uno Stato di diritto, dove i cittadini hanno la protezione della Costituzione che definisce diritti e doveri, e i reati di chi si pone al di fuori della legge vengono perseguiti e puniti.
Per garantire quel tipo di ordinamento e perseguire i reati esiste un apparato preventivo che si chiama polizia e un ordine giudiziario che può privare il reo della libertà e, in certi Stati, della vita.
Il diritto internazionale, richiamato incessantemente in occasione di guerre e conflitti, si regge sulla volontà e sull’adesione dei singoli Stati, ma è privo dei due elementi coercitivi cui si accenna a proposito del perseguimento dei reati in un singolo Paese.
Infatti non esiste una polizia internazionale più potente ed efficace delle forze armate di un pur piccolo Stato, e la Corte Internazionale di Giustizia dell’Aia è un vuoto simulacro che non tutti gli Stati riconoscono; anzi, spesso vi si ricorre per meri scopi politici e di propaganda.
Le guerre scoppiano, creano morte e distruzione, mentre pacifisti e idolatri del diritto internazionale insorgono, manifestano, si disperano, nella totale assenza di concetti quali: giusto e sbagliato, aggressore e aggredito, buoni e cattivi, torto e ragione e via andando.
Se dunque anche lo Stato più civile e democratico ha bisogno di leggi, polizia, potere giudiziario e carcere, in caso di guerra non ha senso invocare il diritto internazionale, non applicabile per mancanza di consenso e di mezzi coercitivi.
La diplomazia, altro elemento invocato come panacea nei momenti di crisi per il deflagrare di un conflitto, assai di rado è riuscita nella storia a far cessare guerre o a prevenirle; i molteplici focolai attualmente aperti ne sono la plastica dimostrazione.
Sempre tornando all’esempio del singolo Stato, gli stessi che da noi accusano gli USA di avere attaccato proditoriamente l’Iran mentre erano in corso negoziati, hanno a suo tempo accusato le forze di governo di aver tentato segrete trattative con la mafia.
A ben guardare è una forma di doppio pesismo morale, perché sul piano internazionale la dittatura degli ayatollah si è comportata, all’interno e all’esterno, oltre ogni limite del diritto internazionale, non tanto per il desiderio di dotarsi di armi atomiche montate su missili balistici a lunga gittata, quanto per il dichiarato fine di distruggere uno Stato sovrano, quello sì riconosciuto dal diritto internazionale.
Si è assistito in televisione a diplomatici, politici ed “esperti” sostenere che, se mai, USA e Israele avrebbero dovuto chiedere il consenso dell’ONU prima di sferrare l’attacco; insomma il solito atteggiamento terzomondista antioccidentale, che al minimo mette sullo stesso piano gli odiati Paesi democratici, certo non esenti da errori e responsabilità anche gravi, e Stati canaglia retti da dittature sanguinarie.
Del resto il conflitto russo-ucraino, con il suo carico di morti e distruzioni, ben lontano dall’essere risolto, la futura probabile annessione di Taiwan da parte della Cina e il minaccioso arsenale atomico della Corea del Nord non fanno certo pensare a un idilliaco futuro.
A meno che l’annessione della Crimea e il protettorato recentemente imposto al Venezuela, due episodi senza l’utilizzo di mezzi bellici e privi di reazioni, siano il normale modo di risolvere le controversie, inserito nel contesto del diritto internazionale.
Ma in Italia siamo tranquilli perché abbiamo l’articolo 11 della Costituzione, che vale la pena ricordare:
“L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.”
Da notare come l’ipocrita formula “alle limitazioni di sovranità nazionale” sia stata usata dai padri costituenti per non usare la più onesta e chiara “muovere guerra e occupare territori”!
Resta dunque una questione aperta: se il diritto internazionale non dispone di strumenti coercitivi effettivi, il ripudio della guerra è un principio morale altissimo, ma non un meccanismo capace, da solo, di impedire che la guerra ritorni.

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Da notare che si cita regolarmente l’articolo 11 per dire che in nessun caso l’Italia potrebbe entrare in una guerra, e altrettanto regolarmente di trascura che:
Art. 60
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
Art. 78
Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.
Art. 87
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.
[…]
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
[…]
Art. 103
[…] I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. […]
Art. 111
[…] Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. […]
Così, giusto per.