1 ha pensato a “L’ipocrita mito della legalità globale

  1. Da notare che si cita regolarmente l’articolo 11 per dire che in nessun caso l’Italia potrebbe entrare in una guerra, e altrettanto regolarmente di trascura che:
    Art. 60
    La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
    La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
    Art. 78
    Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.
    Art. 87
    Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.
    […]
    Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
    […]
    Art. 103
    […] I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. […]
    Art. 111
    […] Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. […]
    Così, giusto per.

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