
In questo governo c’è forse qualche cavallo di razza, ma di sicuro non mancano i somari. L’ultima ragliata di Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia, è stata particolarmente sgradevole. Fossi in Giorgia Meloni gli ordinerei, ogni volta che si eccita al pensiero di un detenuto rinchiuso in un’auto blindata senza aria e con i vetri oscurati, di leggere ad alta voce un celebre testo di Cesare Beccaria (1738-1794). Mi riferisco ovviamente a “Dei delitti e delle pene”.
Pubblicato anonimo nel 1764, accese in tutta Europa un vastissimo dibattito sui fini e sui limiti della giustizia penale. Un “libriccino”, come lo definì suo nipote Alessandro Manzoni, che ha segnato una pietra miliare nella storia della civiltà giuridica occidentale. Una civiltà giuridica chiamata anche oggi a confrontarsi con i quesiti fondamentali posti da Beccaria: perché punire? Come punire? Cosa proibire? Come giudicare? Eppure, secondo diversi studiosi, il pamphlet ammirato dai “philosophes dell’Encyclopédie” e dai costituenti americani sarebbe soltanto un felice mosaico di vecchie idee, per giunta superate nella pratica giudiziaria. Ma, come osserva Philippe Audegean, forse non riusciamo sempre a coglierne l’effettiva novità proprio a causa del suo enorme successo, che lo ha paradossalmente banalizzato (“Violenza e giustizia. Beccaria e la questione penale”, il Mulino, 2023).
Secondo il docente di filosofia alla Sorbona, quella di Beccaria è una elaborazione originale che ha un preciso intento politico: demolire il potere arbitrario dei magistrati, screditandone l’intero impianto teorico. Infatti, una delle tesi principali dell’illuminista lombardo è perentoria: il castigo legale non è un’espiazione o il ripristino dell’ordine turbato dal delitto. La pena è sempre un male, giustificato dalla sola necessità di prevenire mali futuri. Non è quindi altro che un “male necessario”. Il pessimismo antropologico di Beccaria, quindi, prescrive una drastica contrazione del potere discrezionale del sovrano. Infatti, se alla base del contratto sociale c’è un compromesso per sfuggire alla guerra di tutti contro tutti; se gli individui hanno acconsentito all’autorità con la morte nel cuore, si deve concludere che “Fu dunque la necessità che costrinse gli uomini a cedere parte della propria libertà: egli è adunque certo che ciascuno non ne vuol mettere nel pubblico deposito che la minima porzion possibile (cap. II).
In altri termini, gli esseri umani hanno accettato di essere puniti non per diventare migliori, ma con l’unico scopo di evitare la violenza. Le giaculatorie sulla redenzione e sul dolore che salva l’anima vengono coerentemente respinte. Non solo i supplizi non purgano dai vizi e dalle passioni, ma non procurano nemmeno l’emenda del reo e la rieducazione del condannato (cap. XII). E se le sanzioni penali sono indispensabili per impedire alla collettività di precipitare nel caos, non ne segue che quanto più esse sono severe tanto più diminuisce la criminalità. Il sistema punitivo di Antico regime era imperniato su tale assunto. Beccaria lo qualifica come un “funesto errore”: “Quelle pene e quel metodo d’infliggerle deve esser prescelto, che, serbata la proporzione, farà una impressione più efficace e più durevole sugli animi degli uomini, e la meno tormentosa sul corpo del reo” (cap. XII). Da questa istanza umanitaria deriva il capitolo più lungo e più celebre del libro, il XVIII, in cui vengono magistralmente smontati gli argomenti a sostegno della tortura e della pena capitale; e in cui viene lucidamente perorata la depenalizzazione dell’adulterio, dell’omosessualità maschile e del tentato suicidio.
Allora da cosa dipende, si chiede Beccaria, la tendenza dominante all’inasprimento delle pene? In primo luogo, il danno che subisce una vittima innocente suscita sentimenti di rabbia e di vendetta. Questi sentimenti non hanno nulla di deprecabile, ma la funzione dello Stato è appunto quella di contenerne gli effetti. Inoltre, la religione cristiana ha alimentato una credenza irrazionale nel valore purificatore della sofferenza. Infine le leggi penali, ideate e applicate da magistrati che rappresentano gli interessi dei più potenti, esasperano la gravità dei delitti compiuti dai più poveri: debiti, furti e altri crimini contro il patrimonio (cap. XVI).
Per frenare questa tendenza l’ordinamento penale deve prevedere un’ampia gamma di procedure e garanzie, imponendo anzitutto una rigida applicazione del principio di legalità. Se il giudice potesse scegliere le pene interpretando personalmente la loro opportunità sociale, verrebbe meno lo stato di diritto in quanto, facendo incombere sui cittadini la minaccia di una violenza arbitraria, instaurerebbe il regno del terrore, distruggendo la libertà politica.
Per altro verso, il principio intangibile della presunzione d’innocenza deve proteggere l’imputato da ogni provvedimento intimidatorio anteriore alla sentenza. In mancanza di regole vincolanti per i magistrati, insomma, i cittadini si sentirebbero vulnerabili di fronte al pregiudizio o al capriccio delle autorità giudiziarie. Il legislatore deve quindi chiudere qualsiasi spazio all’interpretazione della legge penale da parte del giudice: le sentenze devono essere emanate automaticamente sulla scorta di prove accertate. In altre parole, va liquidato “l’intermediario dispotismo” dei magistrati.
Per comprendere la genesi di questa dura polemica bisogna trasferirsi nella città in cui prese forma: la Milano del Settecento, fulcro della società lombarda e importante provincia dell’impero asburgico. E ’qui che nel 1761 Beccaria comincia a frequentare il cenacolo di Pietro e Alessandro Verri. In quel periodo intorno ai due rampolli di una famiglia dell’alta borghesia meneghina si andava raccogliendo una gioventù irrequieta, che non si riconosceva nell’ambiente oligarchico dalla quale proveniva. A sua volta, questo conflitto generazionale era espressione di una crisi politica. L’amministrazione accentratrice di Vienna, infatti, incontrava l’accanita resistenza degli aristocratici milanesi, che rivendicavano la loro autonomia presentandosi come i depositari di una tradizione giuridica che garantiva la libertà delle istituzioni comunali.
Imprevedibilmente, i giovani patrizi guidati dai Verri si schierarono sul fronte opposto a quello degli esponenti del proprio ceto. Questa confraternita intellettuale anticonformista, decisa a condurre una battaglia senza esclusione di colpi contro le forze della superstizione, dell’ignoranza, del fanatismo, si rivolse all’intellighenzia dell’Illuminismo per perfezionare la propria formazione politica. Nell’estate del 1762, Beccaria leggeva il “Contratto sociale” di Rousseau e cercava in Helvétius e negli Scozzesi le radici di quell’utilitarismo che fin dal 1763, nel suo “Discorso sulla felicità”, Pietro Verri aveva riassunto nella formula: “Felicità pubblica o sia la maggior felicità possibile divisa colla maggior uguaglianza possibile”.
Agli occhi degli Asburgo, questi “enfants terribles dell’aristocrazia milanese apparvero ben presto come un inatteso cavallo di Troia, capace di espugnare la fortezza oligarchica che circondava le province lombarde dell’impero” [Audegean]. Il capolavoro di Cesare, nato dal sodalizio con Pietro, divenne rapidamente il best-seller di una pubblicistica che si prefiggeva di guidare una ribellione contro il primato culturale di un ceto sociale le cui radici affondavano nella padronanza della “scientia iuris”. Per Verri e Beccaria, era una anacronistica scienza giuridica inadatta a misurarsi con i problemi della produzione, del commercio, della finanza moderne.
Ecco perché la scienza economica doveva subentrare a quella dei giurisperiti, incapaci di fornire soluzioni e di orientare l’azione di governo. Non a caso il primo compito che Pietro affidò a Cesare all’inizio del loro sodalizio fu la redazione di un opuscolo sulle monete nel Ducato di Milano: all’amico chiedeva di esercitare le sue capacità non di giurista ma di matematico -capacità eccezionali che, sin dagli anni di collegio, gli erano valse il soprannome di “Newtoncino”. Subito dopo lo invitò a occuparsi della giustizia penale lombarda. Il nuovo scritto, revisionato e modificato dallo stesso Pietro, fu completato con i suoi quarantasette capitoletti nel 1766. Nello stesso anno venne inserito nell’Indice dei libri proibiti per la sua distinzione tra reato e peccato, e per aver denunciato le storture della prassi forense, mettendo sotto accusa tutta la cultura penale europea.
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